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Accordi tra soci e patto leonino: Consulenza legale


Avvocato: posso escludere il mio socio dai guadagni?

All’interno di ogni società, sia essa di persone ad esempio una s.a.s. o di capitali come una s.r.l. o una S.p.A., tutti i soci devono partecipare agli utili e alle perdite secondo quanto disciplinato dall’atto costitutivo.

Ciò vuol dire che essi godono sicuramente di una certa libertà nel determinare la percentuale di partecipazione ai guadagni e ai debiti della società, ma la legge fissa un limite al di sotto del quale non si può scendere, e cioè il patto leonino.

Questo patto, previsto dall’art 2265 del codice civile afferma proprio che:

“È nullo qualsiasi accordo con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”.

La ragione di tale divieto risiede nel principio di parità di trattamento tra tutti i soci, in quanto sarebbe ingiusto impedire ad uno di loro di partecipare ai guadagni della società, così come sarebbe altrettanto non equo permettere a qualcuno di non addossarsi le perdite e i debiti sociali.

Limitazione o esclusione nei guadagni

Attenzione, perché limitare non vuol dire escludere, e quindi si potrebbe prevedere una limitazione nei guadagni senza incorrere in alcuna sanzione.

Immaginiamo che in una s.r.l., i soci stabiliscano che i guadagni delle attività non siano ripartiti proporzionalmente tra di loro, ma seguano delle percentuali scelte liberamente, ad esempio ad uno di essi sia attribuito solo il 10% nonostante abbia una quota di partecipazione maggiore, magari pari al 15%.

A queste condizioni la pattuizione è in linea di massima valida, perché il divieto riguarda solo l’esclusione in toto, e poi trova giustificazione nella libertà di organizzazione dei soci.

Certamente si potrà sempre ricorrere alla consulenza legale di un avvocato, quando si ritiene che le pattuizioni siano lesive dei propri interessi, oppure quando i guadagni promessi non corrispondano, poi, a quelli effettivamente riscossi dal socio.

Quando scatta il divieto?

Il divieto del patto leonino scatta in due ipotesi:

1. quando il socio è completamente escluso dai guadagni e dalle perdite;

2. quando pur non essendoci esclusione totale, la partecipazione prevista per il socio è di modesta entità, oppure sia solo astratta, perché nei fatti non è raggiungibile.

Quindi, come detto sopra, è lecito che i soci limitino o prevedano una partecipazione ai guadagni e alle perdite in misura non proporzionale tra di loro, ma a condizione che tali accordi non inficino del tutto la partecipazione di alcuno di loro.

Se ad esempio, invece di escludere direttamente un socio si adotta la strategia di limitare la sua quota di guadagni, di fatto si sta infrangendo il divieto.

Quali sono le conseguenze: nullità

Va chiarito che la nullità del patto leonino riguarda solo l’accordo in sé e non l’intero contratto sociale, cioè la società resta in vita e solo la clausola di esclusione è qualificata nulla.

Gli effetti della nullità poi si distinguono in tre ipotesi differenti:

1. se il socio è escluso sia dai guadagni che dalle perdite, il patto è nullo;

2. se il socio è escluso solo dagli utili, si potrebbe pensare che le parti abbiano voluto riqualificare il contratto sociale, ma in tal caso occorre l’assistenza di un buon avvocato per interpretare la corretta volontà dei soci e giungere ad un esito valido, altrimenti si avrà la nullità del contratto sociale;

3. se il socio è escluso solo dalle perdite, allora la nullità si estende all’intero contratto sociale.

Avvocato per difesa del socio

Dunque, nell’ipotesi in cui l’atto costitutivo della società preveda l’esclusione di un socio dai guadagni, occorre conoscere le modalità per tutelare le proprie ragioni.

Prima di tutto, se c’è una clausola espressa il futuro socio pregiudicato prima di entrare in società o comunque se è già socio, prima di votare a favore del patto, deve valutare le conseguenze cui va in contro, preferibilmente con l’assistenza di un consulente legale, ed eventualmente opporsi all’introduzione di tale pattuizione o scegliere di non entrare a far parte della compagine sociale.

È chiaro che se però si acconsente anche tacitamente a questa previsione, non sarà possibile opporsi in seguito.

Diversa è l’ipotesi in cui non c’è alcun patto sociale e il socio si vede ridotti i guadagni senza alcuna ragione.

In tal caso è necessario agire contro la società prima in via stragiudiziale:

1. mediante una richiesta di chiarimenti in forma scritta da inviare all’organo amministrativo della società;

2. una lettera di diffida ad adempiere, cioè a versare l’ammontare dei guadagni che non sono stati riconosciuti, in tal caso è fortemente consigliata l’assistenza del proprio avvocato;

Se non si ottiene alcun risultato positivo, allora sarà necessario agire per le vie legali e citare in giudizio la società che si è comportata con mala fede e si è dimostrata inadempiente nei confronti del socio.

Risarcimento danni per il socio

Come anticipato, nel momento in cui il socio è leso perché non si vede corrisposti i guadagni che gli spettano, può agire contro la società in via stragiudiziale cercando di risolvere bonariamente la situazione, oppure in via giudiziale avviando una causa in Tribunale.

Con la difesa di un avvocato specializzato in diritto delle società si cercherà di ottenere sia una corretta quantificazione dei guadagni spettanti al socio, in virtù della propria partecipazione alla società, sia un risarcimento dei danni per la mancata corresponsione delle somme arretrate.

Va ribadito che questa difesa subentra nel momento in cui il socio sia occultamente escluso dalla società, e non anche quando vi sia un patto in tal senso perché come detto il patto di esclusione dai guadagni sarebbe automaticamente nullo, mentre un accordo di ripartizione non proporzionale sarebbe astrattamente valido, sempre che non sia volto ad escludere in maniera indiretta il socio.

Si tratta quindi di valutare il singolo caso e individuare a seconda delle circostanze la strategia difensiva più consona, anche per questo si consiglia di scegliere con cura il proprio avvocato ed eventualmente chiedere un preventivo delle spese da sostenere anche alla luce della difficoltà del caso.

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