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Avvocato per contratto preliminare e contratto definitivo


Avvocato per contratto preliminare e contratto definitivo

Che cos’è il contratto preliminare?

Il contratto preliminare è il contratto con il quale due o più soggetti si obbligano a stipulare un futuro contratto che viene chiamato contratto definitivo. Il contratto preliminare ha ad oggetto l’obbligo di prestare un futuro consenso. Nella pratica si usa spesso un termine improprio per indicare il contratto preliminare: il compromesso.

L’ordinamento giuridico ha introdotto tale contratto nel Codice Civile del 1942, disciplinando la forma che tale contratto deve avere e gli effetti.

La legge afferma il principio secondo il quale il contratto preliminare deve essere stipulato nella stessa forma del contratto definitivo. Se le parti non osservano tale obbligo, il contratto sarà nullo. Ad esempio se due o più soggetti decidono di stipulare un contratto preliminare di compravendita, esso dovrà avere necessariamente, a pena di nullità, la forma scritta in quanto l’ordinamento giuridico prevede la forma scritta per il contratto di compravendita.

L’ordinamento disciplina l’obbligo di trascrizione del contratto preliminare. La trascrizione ha un effetto prenotativo, cioè prenota gli effetti che deriverebbero dalla trascrizione del contratto definitivo. Tali effetti iniziano a decorrere dal momento della trascrizione del preliminare, ma solo se viene stipulato il contratto definitivo.

Avvocato che cos’è il contratto preliminare ad effetti anticipati?

Il contratto preliminare può anche essere ad effetti anticipati. Tale tipo di contratto si ha quando le parti anticipano alcuni degli effetti del contratto definitivo sin dal momento della stipula del contratto preliminare. Ad esempio il contratto preliminare ad effetti anticipati si ha quando nel contratto preliminare di compravendita se le parti anticipano la consegna della cosa o il pagamento di tutto o di parte del prezzo.

Il contratto preliminare ad effetti anticipati è quindi un contratto preliminare con il quale le parti possono decidere gli effetti che possono anticipare senza però privare di contenuto il contratto definitivo.

Se le parti decidono di stipulare un contratto preliminare di vendita non possono quindi anticipare a tale momento tutti gli effetti del contratto di compravendita.

Avvocato perché stipulare un contratto preliminare?

Il contratto preliminare può essere stipulato per differenti motivi. In alcune ipotesi i soggetti che vogliono stipulare un contratto, potrebbero aver raggiunto un’intesa su tutti gli elementi essenziali del contratto come ad esempio l’oggetto, il prezzo, ma devono definire ancora alcuni aspetti secondari. Quando si verifica tale ipotesi, i contraenti possono rimandare la definizione di tali aspetti ad un momento successivo. La stipula del contratto definitivo svolge, in tale ipotesi, una funzione di integrazione e di arricchimento del contratto preliminare.

Il contratto preliminare può essere stipulato anche per differenti motivi. Ad esempio può accadere che le parti abbiano raggiunto un accordo sul contratto, ma decidono di subordinare l’intesa definitiva quando si verificano determinati presupposti. Ad esempio i soggetti che aspettano una licenza edilizia che al momento del contratto preliminare non è stata ancora rilasciata.

Una ulteriore ipotesi può verificarsi ad esempio nel contratto preliminare di compravendita. Un soggetto può infatti preferire obbligarsi ad acquistare e non acquistare subito con la stipula di un contratto definitivo perché vuole verificare alcuni aspetti del rapporto che non lo convincono.

Cosa accade se dopo il preliminare non viene stipulato il definitivo? Consulenza legale

Nell’ipotesi di mancata stipula del contratto preliminare a seguito del contratto definitivo, occorrerà rivolgersi ad un avvocato per meglio comprendere quali sono i propri diritti e le proprie tutele.

Se nel contratto preliminare non viene fissato il termine per la stipula del contratto definitivo, l’avvocato potrà, prima di andare in Tribunale dinanzi al giudice, intimare l’altra parte a stipulare il contratto mediante una diffida ad adempiere.

La diffida ad adempiere è l’atto con il quale un soggetto chiede ad un altro soggetto, inadempiente, di osservare gli obblighi derivanti dal contratto assegnando un termine a seguito del quale il contratto sarà risolto, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.

Ciascuna contraente potrà quindi usare il rimedio della diffida ad adempiere come modo per stimolare l’adempimento dell’altro soggetto.

Se nonostante la diffida il soggetto non provveda ad adempiere, l’ordinamento giuridico disciplina due

due differenti rimedi per il soggetto non inadempiente: la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento che consiste quindi nello scioglimento del contratto o la richiesta dell’emanazione di una sentenza da parte del giudice.

Per quanto concerne la risoluzione del contratto per inadempimento, la parte potrà quindi risolvere il contratto e chiedere il risarcimento del danno. Tale ipotesi è però rara nella pratica.

Avvocato come produrre gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso?

La parte potrà anche chiedere, mediante una domanda giudiziale, l’emanazione di una sentenza costitutiva con la quale vengono prodotti i medesimi effetti del contratto definitivo non concluso.

L’ordinamento giuridico disciplina il principio secondo il quale se il soggetto che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

La domanda potrà essere presentata dall’avvocato al giudice competente. Il giudice verificherà la validità del contratto preliminare e l’inadempimento della controparte.

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