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Ferie nel contratto di lavoro


Ferie non godute: cosa spetta al lavoratore?

La legge italiana stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo minimo di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane per ogni anno di lavoro. Ad ogni modo, la normativa specifica sulla durata delle ferie dei lavoratori dipendenti è contenuta nel Decreto Legislativo n. 66 del 2003, ma in verità la stessa Costituzione italiana all’art. 36 stabilisce che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Le pause lavorative sono fondamentali per preservare l’equilibrio psicofisico e il benessere mentale, fisico e sociale dei propri dipendenti ed è un aspetto da tenere sempre in rilievo nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Ciò non toglie che spesso sorgono controversie tra datori e dipendenti in relazione, ad esempio, alla pretesa di un’indennità per ferie non godute, alla contestazione del numero di giorni attribuiti, alle modalità di fruizione delle ferie ecc.

Ferie maturate e non godute: si perdono?

In linea di massima le ferie maturate e non godute da parte del lavoratore non si perdono mai, o meglio vengono convertite in un’indennità corrisposta al dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, se il lavoratore pur avendo la possibilità di andare in ferie, si astiene dal prenderle, allora perde i diritti connessi alle ferie annuali retribuite.

È necessario però che il datore di lavoro dimostri che il dipendente si sia volontariamente astenuto pur avendo la possibilità di prendere le ferie messe a disposizione.

In questi casi, è opportuno rivolgersi ad un avvocato specializzato in diritto del lavoro, sia per la difesa del lavoratore che sostiene di non aver preso le ferie per motivi ben precisi, sia per la difesa del datore di lavoro che magari è ingiustamente accusato di aver obbligato il lavoratore a smaltire le ferie tutte insieme e con poco preavviso.

Come vengono suddivise le ferie

La legge prevede un periodo minimo di ferie non inferiore alle 4 settimane all’anno. Due di queste quattro settimane devono essere godute ininterrottamente dal dipendente durante l’anno di maturazione.

Le altre due settimane invece possono essere fruite anche in modalità frazionata entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

La normativa contrattuale poi prevede un eventuale e ulteriore periodo di ferie che può essere fruito in maniera frazionata e al ricorrere di alcune circostanze può essere anche monetizzato.   

È vero che le modalità di fruizione delle ferie vengono decise prevalentemente dal datore di lavoro, ma questi è in un certo senso limitato dagli interessi del lavoratore, dall’obbligo di effettuare la comunicazione sulla suddivisione entro un termine congruo e comunque con ragionevole preavviso, nonché dalla necessità che le ferie debbano essere godute nell’anno di maturazione. 

Quanto costa un giorno di ferie

Il valore di un giorno di ferie si ottiene dividendo retribuzione lorda per il numero di giorni di lavoro mensili. Quindi, se ad esempio la retribuzione lorda mensile è pari a 1.000 euro e i giorni lavorativi in un mese sono 20, allora un giorno di ferie vale 50 euro (cioè 1.000 diviso 20).

Quando devono essere pagate le ferie

Il lavoratore dipendente ha diritto a un'indennità per le ferie non godute, quando il mancato godimento dipende da causa a lui non imputabile.

Se ad esempio al termine del congedo obbligatorio di maternità una dipendente si dimette, avrà comunque diritto all’indennità sostitutiva delle ferie.

La legge prevede un generico divieto di monetizzazione delle ferie non godute proprio perché esse rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore e volte a tutelare la sua salute, tuttavia ci sono dei casi in cui è possibile chiedere un’indennità se le ferie non sono state godute, e cioè:

- licenziamento,

- dimissioni

- contratti a termine di durata inferiore all’anno.

In più è consentito compensare le ferie con l’indennità sostitutiva, quando ci sono:

- ferie eccedenti il periodo minimo

- ferie residue al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Quindi, in queste circostanze il datore di lavoro è tenuto a pagare le ferie che il dipendente non ha potuto fruire, a prescindere dalla responsabilità del datore stesso.

Si può rinunciare alle ferie?

Come già sottolineato il diritto alle ferie deriva dalla stessa Costituzione che sancisce l’irrinunciabilità alle stesse da parte del lavoratore.

Non a caso sono anche vietati tutti quegli accordi individuali che ne impediscono la fruizione oppure che sono finalizzati alla monetizzazione dei giorni di riposo non goduti. La legge infatti prima di tutelare il lavoro deve tutelare la salute dei dipendenti, quale bene inviolabile, e il riposo dall’attività lavorativa ne rappresenta la manifestazione più chiara.

Ferie per i dipendenti pubblici

I dipendenti della Pubblica Amministrazione rappresentano una particolare categoria di lavoratori dipendenti per i quali la legge ha previsto regole diverse in tema di ferie non godute.

Nello specifico, infatti, si prevede che le ferie debbano essere necessariamente godute, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e che non diano luogo ad alcuna indennità sostitutiva.

Fanno eccezione a questa regola generale solo alcune ipotesi tassativamente previste, ovvero:

- morte del lavoratore, in quanto in questo caso si prevede che l’indennità sia corrisposta agli eredi;

- cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dal licenziamento o dalle dimissioni;

- impossibilità di godere delle ferie a causa di stringenti tempistiche.

Ad ogni modo, ogni situazione va analizzata in concreto, poiché non è possibile fornire soluzioni univoche che riescano ad assorbire tutte le sfumature possibili. Proprio per questo, gli avvocati che si occupano della tutela dei lavoratori si trovano a dover gestire ogni giorno problematiche differenti spesso inclinate più sul lato personale del rapporto dipendente – datore di lavoro, che sul rapporto professionale derivante dalle clausole contrattuali relative alle ferie.

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