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Avvocato per nomina di un tutore


Avvocato per nomina di un tutore

Avvocato che cos’è il tutore?

Le persone che hanno bisogno di assistenza o, i parenti più prossimi, possono rivolgersi all’avvocato per effettuare la richiesta al giudice di nominare un soggetto, tutore, che possa assisterle nel compimento degli atti della vita quotidiana o solo per alcune operazioni.

Il tutore è quindi la persona che viene nominata dal giudice e che ha il compito di occuparsi di un soggetto che è affetto da interdizione, cioè un soggetto gravemente infermo di mente che è incapace di provvedere ai propri interessi patrimoniali e non patrimoniali. Il tutore deve quindi rappresentare legalmente l’interdetto e gestirne il patrimonio. La tutela è gratuita, ma in alcune ipotesi il giudice può riconoscere un’indennità se si discorre di casi particolarmente difficili. L’ordinamento giuridico, infatti, afferma il principio alla stregua del quale l’ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Avvocato cosa fa il tutore?

Il tutore legale, dopo essere stato nominato dal giudice, dovrà esercitare il proprio incarico con diligenza e dovrà rispondere nell’ipotesi di danni determinati da inadempienza. Il tutore dovrà quindi prendersi cura del soggetto minore o del soggetto interdetto, tutelandone tutti gli interessi e rappresentandolo nel compimento degli atti di natura patrimoniale e gli atti di natura personale, volti ad amministrare i beni e la contabilità.

Per alcune decisioni, il tutore dovrà richiedere l’autorizzazione del giudice o del tribunale, come ad esempio nell’ipotesi di investimento di capitali o assunzione delle obbligazioni, per l’acquisto di beni ad esclusione di quelli utili per le esigenze quotidiane, per l’accettazione o la rinuncia di donazioni o eredità, per effettuare contratti di locazione per un periodo superiore a 9 anni, per promuovere giudizi, per costituire pegni o ipoteche, per stipulare transazioni o compromesse. Tali azioni , se sono effettuate dal tutore senza la previa autorizzazione del giudice o del tribunale, sono nulle.

Chi ha bisogno di un tutore?

L’ordinamento giuridico disciplina il principio alla stregua del quale il maggiore di età e il minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono assistiti dal tutore in quanto ciò è necessario per assicurare loro una adeguata protezione.

Il tutore viene quindi nominato per quei soggetti che sono dichiarati con sentenza incapaci di provvedere ai propri interessi in quanto sono affetti da una abituale (duratura) infermità di mente.

Dalla sentenza di interdizione deriva l’incapacità di un soggetto di porre in essere negozi patrimoniali e familiari. Tale principio non è però inderogabile. L’ordinamento giuridico infatti afferma il principio alla stregua del quale nella sentenza con la quale il giudice dispone l’interdizione, può dispensare l’incapace dall’intervento o dall’assistenza del tutore per il compimento di alcuni atti di ordinaria amministrazione

Avvocato per la nomina di un tutore

Il soggetto che ha bisogno di un tutore o i parenti più prossimi come ad esempio il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4 grado, gli affini entro il secondo grado possono rivolgersi ad un avvocato per chiedere la nomina di un tutore. L’avvocato potrà infatti presentare la richiesta al giudice.

Il giudice dovrà quindi valutare la sussistenza delle condizioni che sono disciplinate dall’ordinamento giuridico, verificando l’abituale infermità di mente del soggetto che rende incapace di provvedere ai propri interessi, ed emanare una sentenza con la quale dichiara lo stato di interdizione. Tale sentenza, inoltre, indicherà anche il tutore, preferibilmente nell’ambito familiare dell’interdetto, oppure una persona estranea. Il giudice potrà inoltre nominare un protutore che potrà rappresentare l’interdetto nelle ipotesi di conflitto di interessi di quest’ultimo con il tutore. Il protutore potrà inoltre sostituire il tutore per il compimento di atti urgenti nell’ipotesi in cui il tutore venga a mancare o abbia abbandonato la propria funzione.

Qual è la differenza tra tutore e amministratore di sostegno?

Il soggetto interdetto, per la sua infermità, non può fare nulla se non gli atti quotidiani più semplici come ad esempio l’acquisto di un giornale. Per quanto concerne tutti gli altri atti sarà sostituito in tutto e per tutto dal tutore. Per quanto concerne invece il soggetto che è affetto da infermità psichica o fisica, anche solo temporanea, l’amministratore di sostegno interviene solo nelle operazioni che vengono specificamente determinate dal giudice. Il soggetto ha infatti la propria capacità di agire ed è assistito o sostituito dall’amministratore di sostegno solo in alcune ipotesi che sono indicate nel decreto di nomina. In tale decreto il giudice dovrà infatti indicare gli atti che l’incapace può compiere solo mediante l’assistenza dell’amministratore di sostegno e gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto dell’incapace.

Quanto costa l’avvocato per consulenza nomina di un tutore?

Il costo dell’avvocato per una consulenza concernente la nomina di un tutore non è fisso. Esso può infatti essere maggiore o minore in relazione alle attività svolte.

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