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Doping e leggi italiane: consulenza legale


Doping e sport: limiti della legalità

La definizione di Doping è contenuta nella legge n. 376 del 14 dicembre del 2000, la quale afferma quanto segue:

“Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”.

Si tratta di un problema molto attuale che, purtroppo, trova larga diffusione soprattutto nelle palestre, diventate oggi un vero e proprio luogo di spaccio. Ma attenzione perché le conseguenze legali sono molto severe e possono sconfinare anche nel penale, in quanto il doping, come di seguito vedremo, a determinate condizioni implica reato.

Perché il doping è vietato nello sport

Il principale motivo per il quale in doping è severamente vietato dalla legge è la tutela del diritto alla salute di chi pratica attività sportive, e dunque la protezione dell’integrità psicofisica degli atleti.

Giuridicamente, il doping è qualificato come reato di pericolo, poiché l’assunzione delle sostanze vietate costituisce, di per sé, un rischio per la salute, che rende pertanto punibile la condotta a prescindere dal verificarsi di un danno effettivo.

Quindi, a prescindere dal danno provocato alla salute dell’atleta, l’utilizzo delle sostanze dopanti è comunque vietato, non a caso l’ipotesi in cui si verifichi nel concreto un effetto negativo per l’atleta costituisce un aggravante del reato di doping ed è sanzionata con misure più aspre.

Si precisa, però che il reato è commesso tanto dallo sportivo che assume le sostanze, quanto dall’allenatore, dal preparatore atletico o dal medico che gliele somministra e prescrive. Allo stesso modo incorre in responsabilità penale chi acquista questi farmaci pur essendo estraneo al modo dello sport, ma finalizzando l’acquisto allo spaccio.

Quali sostanze costituiscono doping

Costituiscono doping le seguenti sostanze, ci limitiamo ad elencale le principali:

- anabolizzanti, assunti sotto forma di pillole o di iniezioni e che favoriscono la crescita più rapida del muscolo corporeo;

- stimolanti, ad esempio amfetamine, cocaina, efedrina, caffeina, che sono impiegati ad uso doping in quanto aumentano il livello di vigilanza e riducono il senso di fatica, oltre ad aumentare l’aggressività del fisico;

- diuretici, se utilizzati in prossimità di una gara sportiva e al fine di manipolarla;

- gonadotropina, utilizzata dagli atleti per migliorare la massa muscolare. 

Naturalmente, anche tutti i derivati di queste sostanze principali determinano doping e il loro utilizzo è vietato dalla legge.

Anche in un settore come lo sport può risultare utile la consulenza di un avvocato specializzato, soprattutto se ci si trova implicati in circostanze spiacevoli che possono compromettere la partecipazione ad un’importante gara sportiva.

Avvocato: quando il doping diventa reato?

Secondo quanto previsto dalla legge, la semplice assunzione di sostanze con effetti dopanti non è sanzionabile penalmente, a meno che si dimostri l’intenzione di barare in una gara sportiva.

Nello specifico infatti, scomponendo la definizione di doping fornita dalla normativa, emerge che implicano reato le seguenti attività:

1. ​procurare, somministrare farmaci al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti;

2. sottoporsi a pratiche mediche non giustificate da condizioni psicofisiche e al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti;

3. commerciare farmaci o qualunque tipologia di sostanza dopante al di fuori di specifici luoghi, quali ad esempio le farmacie autorizzate.

Anabolizzanti: quali sono i rischi legali

Tutti sappiamo cosa sono gli anabolizzanti, ovvero sostanze sintetiche simili agli ormoni maschili che provocano la crescita dei muscoli in tempi ridotti. Gli anabolizzanti sono legali se non sono assunti per prepararsi ad una competizione sportiva e se sono acquistati nelle farmacie autorizzate.

Proprio per questo, il proprietario della palestra non può vendere queste sostanze altrimenti commette reato, ma anche l’acquirente rischia molto sotto il profilo penale. La legge infatti punisce chiunque sia coinvolto nell’attività dopante, proprio per limitare il più possibile il fenomeno del doping.

Doping: quali sono le sanzioni?

Le sanzioni penali previste in caso di doping sono molto severe:

- reclusione da 3 mesi a 3 anni;

- multa fino ad euro 51.645.

Paradossalmente, chi acquista le medesime sostanze in farmacie autorizzate, ma con un fine differente che esula dall’agonismo sportivo non commette alcun reato.

Immaginiamo di acquistare un diuretico o un farmaco al cortisone (che tecnicamente costituiscono doping), dietro prescrizione del nostro medico, in questo caso non si configura alcun reato. Al contrario, se gli stessi prodotti sono utilizzati per manipolare una gara sportiva allora ci sarà responsabilità penale per doping.

Avvocato: chi commette reato?

Le sostanze dopanti possono essere messe in commercio soltanto dalle farmacie e da altre strutture autorizzate a vendere prodotti di questo tipo, mentre ogni altro tipo di vendita è vietato.

Contrariamente a quanto si crede comunemente, a commettere reato è sia il venditore che l’acquirente. Quest’ultimo infatti, acquistando determinate sostanze da assumere in prossimità di una gara sportiva, commette reato di ricettazione.

A volte, per aggirare la legge, si tenta di ordinare questi farmaci online magari in Paesi in cui il loro utilizzo è legale, ma in realtà anche così si commette reato perché la legge punisce chi importa nel territorio nazionale sostanze non autorizzate all’Agenzia italiana del Farmaco.

Quando ci si trova in situazioni del genere, l’assistenza di un buon avvocato penalista diventa essenziale per la propria difesa, in quanto è necessario dimostrare che l’acquisto di queste sostanze non è strumentale ad una gara sportiva. A favore dell’imputato, ad esempio, si possono addurre le quantità acquistate o anche la malattia del paziente provata con certificato medico.

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