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Cos’è la malasanità?


Risarcimento per malasanità: cerca avvocato

Con il termine malasanità si intende l’insieme di alcuni comportamenti negligenti, imprudenti e contrari alla scienza medica che il professionista sanitario pone in essere nello svolgimento della propria attività lavorativa che determinano danni e lesioni al paziente e in alcuni casi anche il suo decesso. Tali danni possono essere subiti direttamente dal paziente e, indirettamente, anche dai sui più stretti congiunti.

Chiaramente il grado di diligenza del personale medico va valutato in base al tipo di attività svolta e alla specializzazione richiesta, nonché alla difficoltà e complessità del caso specifico.

Ciò perché la punizione prevista dalla legge sarà più severa se l’errore del medico riguarderà attività di routine che il dottore è solito svolgere. Infatti, per i casi particolarmente gravi il medico risponderà solo se c’è stata mala fede o colpa grave.

Quando il medico è responsabile?

La responsabilità del medico può derivare da un errore durante la diagnosi, anche da un errore durante la somministrazione della terapia, da un errato intervento chirurgico, da una infezione contratta durante il periodo di degenza nella struttura ospedaliera, o ancora da una lesione permanente non preceduta dal consenso informato.     

Può inoltre consistere in comportamento commissivo, cioè un comportamento che il medico ha avuto, ma dal quale avrebbe dovuto astenersi, o un comportamento omissivo, cioè un comportamento che il medico non ha avuto, ma che avrebbe dovuto tenere.

Si pensi all’esempio di un soggetto al quale viene somministrata una dose di medicinale superiore a quella necessaria, tale da provocare un danno al paziente. In questo caso il medico avrà tenuto un comportamento commissivo.

Si pensi, invece, ad un soggetto al quale non viene diagnosticata tempestivamente una malattia, a causa della mancata diligenza del medico. In questo caso il medico avrà avuto un comportamento omissivo.

Chi può chiedere il risarcimento del danno?

Quando c’è un caso di malasanità, occorre individuare i soggetti che possono chiedere il risarcimento del danno causato dal medico nello svolgimento della propria attività.

Sicuramente, il primo soggetto che potrà chiedere il risarcimento del danno è il paziente che si è sottoposto alle cure del professionista sanitario.

Tuttavia, ci sono alcune ipotesi in cui, anche altri soggetti possono chiedere il risarcimento del danno. Essi sono coloro che sono legati al paziente da un rapporto familiare, di parentela oppure da una vicinanza affettiva. Tali soggetti potranno chiedere il risarcimento del danno nell’ipotesi in cui il paziente muoia a causa dell’errore medico, infatti se il paziente è vivo sarà tenuto a chiederlo personalmente.

Il risarcimento del danno potrà essere richiesto anche nell’ipotesi in cui il soggetto non muoia, ma presenti danni consistenti in lesioni permanenti e invalidanti che si ripercuotono sul paziente, ma anche sui suoi più stretti congiunti che, in conseguenza dell’errore medico vedono cambiato in modo sensibile e radicale le proprie abitudini di vita.

Come denunciare la malasanità: avvocato civilista e penalista

Nei casi di malasanità il paziente che ha subito il danno oppure, in caso di morte, i suoi eredi possono denunciare sia la struttura ospedaliera sia il medico che ha eseguito l’intervento.

Però, se viene denunciato l’ospedale si potrà agire solo con un’azione civile, mentre se si denuncia il medico oltre ad ottenere il risarcimento dei danni, sarà possibile agire con una querela per responsabilità penale dovuta a lesioni personali o addirittura per omicidio colposo.

Per l’azione civile è indispensabile avvalersi di un avvocato civilista, il quale preparerà un atto di citazione in giudizio e successivamente lo notificherà al medico colpevole, e in questo caso le spese legali e processuali devono essere anticipate da chi decide di agire. Mentre quanto alla parcella dell’avvocato è possibile chiedere un preventivo e informarsi su tutti i costi da sostenere.

Se invece si vuole agire in via penale, bisogna presentare una querela presso la polizia o i carabinieri o depositarla presso la Procura della Repubblica. Naturalmente, in questo secondo caso si instaurerà un processo penale con tutte le sue fasi (indagini preliminari, archiviazione o rinvio a giudizio, udienza, discussione, sentenza ecc.)

Quando i pazienti e i familiari possono chiedere il risarcimento?

I pazienti e, come appena detto in alcuni casi anche i congiunti del paziente, quando ricevono danni a causa di un errato intervento medico, possono decidere, valutando con l’esperto parere legale di un avvocato che può essere facilmente trovato su questo portale, di chiedere al giudice il risarcimento del danno.

Tali soggetti possono infatti chiedere il risarcimento al giudice solo se sussiste un nesso di causalità, cioè un rapporto di causa ed effetto, tra l’attività che viene svolta dal medico e il danno che viene causato al paziente. È necessario, inoltre, accertare la responsabilità del sanitario e questa non sussiste tutte le volte in cui il medico ha rispettato le cosiddette “Linee Guida”, ovvero quelle regole di corretta gestione dell’attività medica.

L’avvocato avrà proprio il compito, con l’aiuto di medici legali, soggetti specializzati e mediante accertamenti tecnici, di stabilire se esiste un nesso di causalità e se è il caso di chiedere al giudice il risarcimento del danno, con l’instaurazione di un processo.

Come dimostrare l’errore medico: il parere legale dell’avvocato

Per dimostrare l’errore medico, prima di agire, è necessario procurarsi una perizia dalla quale risulti l’errore commesso dal personale sanitario, il danno subito dal paziente e il nesso di causalità tra il comportamento del medico e il danno cagionato al paziente.

Per avere questa perizia occorre che il paziente si sottoponga ad una ulteriore visita medica, a seguito della quale verrà scritta una relazione, appunto la perizia, e sottoscritta da chi ha eseguito la visita stessa. In genere si richiede che questa perizia sia redatta da specifici medici iscritti in appositi elenchi di “Medici Periti”, ma non è un obbligo.

Se malauguratamente il paziente sia deceduto, la perizia in questione potrà essere richiesta dagli eredi e sarà elaborata sulla base della cartella clinica del paziente ormai defunto.

Che cos’è il risarcimento del danno?

Il risarcimento del danno che deriva dall’errore medico, consiste nella somma di denaro che il paziente che ha subito il danno, e in alcuni casi anche i più stretti congiunti, possono richiedere al medico e nel caso in cui egli ha svolto la propria professione nell’ambito di una struttura sanitaria, anche a quest’ultima.

Si tratta di una forma di ristoro per il danno subito, il cui ammontare varia a seconda della lesione provocata al paziente e viene corrisposto in denaro da parte del colpevole.

Attenzione a non confondere il risarcimento dei danni con l’indennizzo, che invece viene previsto dalla legge non in caso di danno ma solo per equilibrare una situazione che potrebbe diventare ingiusta per il soggetto. Infatti, sebbene anche in questo caso è previsto il versamento di una somma di denaro non c’è l’obbligo di risarcire il danno, ma soltanto uno stato di necessità.

Alla luce di ciò, l’avvocato, dopo aver esaminato la problematica sarà in grado di capire se sussiste la possibilità di chiedere un risarcimento danni o un indennizzo.

Quali sono i danni che possono essere risarciti?

I soggetti che hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno, possono chiedere il risarcimento dei danni di natura patrimoniale e di natura non patrimoniale sulla base del principio secondo cui ognuno deve comportarsi in maniera tale da non ledere la posizione altrui.

Per meglio comprendere la differenza tra il danno di natura patrimoniale ed il danno di natura non patrimoniale effettuiamo alcuni esempi.

Il danno patrimoniale

Il danno patrimoniale consiste nella diminuzione del patrimonio di un soggetto dovuto, nell’ipotesi di malasanità ad esempio, a quelle spese derivanti dall’acquisto di farmaci, o a quelle spese derivanti dall’iniziare terapie, che in assenza dell’errore medico il paziente non avrebbe dovuto affrontare.

I criteri per determinarlo sono il danno emergente e il lucro cessante.

Il primo si ha ad esempio quando vengono sostenute spese mediche per un intervento correttivo, dopo una prestazione medica errata (classico esempio di malasanità), in quanto il paziente è costretto ad affrontare un ulteriore intervento per negligenza del medico curante. Quindi c’è una diminuzione diretta del suo patrimonio.

Il secondo si ha nell’ipotesi di mancato guadagno, circostanza meno diretta nei casi di errore medico perché si ricollega piuttosto alla perdita di un’occasione ad esempio.

Ad ogni modo, i soggetti che hanno diritto a chiedere il risarcimento del danno, potranno anche richiedere il risarcimento per il mancato guadagno derivante dalla interruzione dell’attività lavorativa a causa dell’errore medico da loro subito. Si pensi ad un lavoratore che è costretto a rimanere allettato per un intervento andato male per colpa del medico.

Il danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale consiste invece nel danno alla salute, non valutabile in termini monetari ed il cui risarcimento viene definito dal giudice sulla base della lesione personale provocata al paziente. Possono essere quindi risarciti:

- il danno biologico o anche danno dinamico relazionale

- il danno morale e

- il danno esistenziale.

Il danno biologico consiste nella lesione del diritto alla salute che incide negativamente anche sugli aspetti della vita quotidiana. Il danno morale consiste nella sofferenza d’animo derivante dal danno alla salute che il soggetto subisce a seguito dell’errore causato dal medico nell’esercizio della propria attività. Il danno esistenziale è definito come quel pregiudizio arrecato all’esistenza, che può peggiorare la qualità della vita anche se non è una vera e propria lesione della persona.

Danno esistenziale e danno morale sono autonomi tra di loro, dal punto di vista del calcolo monetario del risarcimento, e quindi potrebbero essere cumulati o presentarsi separatamente.

Il ruolo dell’avvocato in caso di errore medico

L’avvocato, dovrà analizzare la vicenda clinica del paziente. La vicenda clinica del paziente è costituita dall’insieme di documentazioni, di esami strumentali ed altri documenti che rappresentano la situazione clinica del paziente.

L’avvocato, nell’esaminare la vicenda clinica, generalmente si avvale dell’ausilio di medici legali e specialisti che meglio possono aiutarlo a comprendere lo stato di salute del paziente.

Inizialmente il consulente legale, proverà a giungere ad un accordo bonario, amichevole tra le parti e cioè tra il paziente o i più stretti congiunti ed il medico o la struttura sanitaria. Con il raggiungimento dell’accordo le parti potranno giungere insieme alla determinazione di una somma di denaro a titolo di risarcimento, senza ricorrere al giudice ed all’instaurazione del processo.

L’avvocato di fiducia potrà inoltre decidere di ricorrere alla mediazione, cioè il ricorso ad un organismo terzo che tenterà di mettere d’accordo le parti. Si parla in questo caso di “tentativo di conciliazione” che si svolge presso uno degli organismi di mediazione situati nella città del Tribunale competente e in questa ipotesi le spese processuali saranno a carico di entrambe le parti, sia paziente che medico. 

Nell’ipotesi in cui il paziente o i più stretti congiunti ed il medico o la struttura sanitaria, non riescano a trovare un accordo, l’avvocato potrà decidere di chiamare il giudice ed instaurare un processo.

Quanto costa una causa di malasanità?

Soprattutto in questo ultimo periodo che ha visto l’epidemia Covid-19 protagonista di tutte le strutture sanitarie, le spese legali per liti, da contenzioso per errore medico e responsabilità degli ospedali, sostenute dal sistema sanitario italiano sono sempre in continuo aumento.

In genere la durata di una causa per malasanità va dai 3 ai 5 anni, in base alla difficoltà della controversia.

Quanto al costo, bisogna distinguere le spese legali previste per gli avvocati che prestano la propria difesa, e le spese processuali, dette anche spese vive, che comprendono ad esempio le marche da bollo, le tasse da pagare al Tribunale, i costi per le notifiche degli atti di citazione ecc.

Queste spese sono ovviamente tutte addossate alla persona che decide di agire contro il medico o l’ospedale, e mentre le spese processuali sono in linea di massima fisse, la parcella dell’avvocato penalista o civilista varia in base alla gravità del caso e degli interessi lesi.

Spesso queste cause possono essere anche molto dispendiose e proprio ciò a volte scoraggia i pazienti nel procedere contro il medico colpevole. Ricercare un avvocato economico, oltre che specializzato e con una competenza accreditata nella materia, in questi casi potrebbe essere molto vantaggioso ma attenzione a non fiondarsi sul primo consulente legale che offra una parcella irrisoria.

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