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Capacità d’agire del minore e scelta dell’avvocato


Un minorenne può scegliere l'avvocato?

Sappiamo che solo a 18 anni, con la maggiore età, si perfeziona la capacità giuridica (fatta eccezione per i cd. minori emancipati che, in seguito a matrimonio, la ottengono a 16 anni). Fino a quell’età i minorenni possono di certo essere “capaci di intendere e di volere”, ma non possiedono “capacità di agire”. Per questo dovranno essere i genitori ad intervenire per loro conto, o in mancanza dei medesimi, i tutori, i curatori o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro.

Il problema nasce quando il minore, pur avendo solo 14 o 15 anni di età sia particolarmente sveglio e riesca a badare a se stesso, senza la costante presenza dei genitori: se ha una lite con qualcuno o viene danneggiato può direttamente incaricare un avvocato, magari anche per tenere nascosta la vicenda ai genitori?

Sembrerebbe un interrogativo di poco conto, ma in realtà si tratta di una problematica analizzata di recente anche dalla Corte di Cassazione.

Bisogna essere maggiorenni per scegliere l’avvocato?

Nella vita quotidiana nessuno si stupisce di vedere un tredicenne o un quattordicenne che, ad esempio, compra il pane. Eppure interpretando in senso stretto e letterale, proprio in virtù del fatto che, come visto sopra, la capacità di agire si raggiunge solo con la maggiore età, i genitori potrebbero impugnare questi tipi di contratti, che sono delle compravendite a tutti gli effetti.

Ma cosa succede se un soggetto minorenne vuole incaricare un avvocato per ottenere il risarcimento di un diritto leso senza che i genitori lo sappiano? E se questi non fossero d’accordo con l’azione legale?

In questi casi occorre sottolineare che per la legge il minore è sempre soggetto alla responsabilità dei genitori e dunque ciò gli impedisce di agire in totale libertà proprio per evitare la commissione di atti per lui pregiudizievoli. Raggiunta la maggiore età, invece, si ottiene la piena indipendenza giuridica, è quindi fuor di dubbio che a 18 anni sia possibile nominare un avvocato da soli.

Risarcimento danni: può chiederlo il minore?

Fermo restando il principio generale per cui, prima dei 18 anni, gli atti di straordinaria amministrazione che riguardano i figli vanno compiuti di comune accordo dai genitori o con intervento del giudice tutelare in caso di disaccordo (basta invece il consenso di uno solo dei due per gli atti di ordinaria amministrazione), la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 24077 del 13 ottobre 2017, ha ammesso l’invio di una lettera con richiesta di risarcimento danni da parte di un avvocato per conto di un minore, anche senza l’autorizzazione dei genitori.

Questo perché, spiegano i giudici, la lettera di contestazione (cd. Diffida legale) e di risarcimento danni non comporta alcun obbligo o onere, né compromette diritti o altre posizioni giuridiche (nella peggiore delle ipotesi, per dirlo con gergo non tecnico, il risarcimento danni non viene riconosciuto). In questo senso quindi non è considerata alla stregua di un contratto o di un atto che presuppone capacità di agire.

Ciò non toglie però che, se il minore decide di agire per vie legali, potranno essere solo i genitori (o i tutori del minore in mancanza dei genitori) a conferire il mandato all’avvocato.

Il minore può scegliere l’avvocato?

Concludendo quindi possiamo affermare che i minorenni possono scegliere l’avvocato e conferirgli incarico per il compimento di tutti gli atti che non presuppongono l’assunzione di rischi o responsabilità di alcun genere. Rientra in quest’ottica appunto la lettera di diffida o di risarcimento danni.

Al contrario, per avviare una causa civile o penale in Tribunale sarà necessario l’intervento dei genitori o dei tutori, perché si tratta di decisioni che possono compromettere la posizione del minore e richiedono la piena capacità di agire.

Chi è l’avvocato per i minorenni

L’avvocato dei minori è una figura molto importante nei processi perché si occupa di tutelare specificamente i diritti dei minorenni che non avendo capacità d’agire, non possono difendersi da soli.

Ciò vuol dire, che l’avvocato specializzato in diritto minorile abbraccia la più ampia branca del diritto di famiglia e si occupa di rappresentare direttamente il minore in giudizio quando è parte processuale oppure in via indiretta mediante la difesa dei genitori, del tutore o del curatore speciale nominato ad hoc, a seconda di chi ha la responsabilità nei suoi confronti.

La legge ha previsto l’obbligo di nominare un avvocato dei minori in caso di:

- processi relativi alla dichiarazione di adottabilità;

- processi relativi alla decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale;

- sussistenza di conflitto di interessi tra genitori e figlio minore.

Conflitto tra genitori e figli minori

Il conflitto di interessi tra il figlio minore e uno solo dei genitori oppure entrambi si realizza quando si verifica una situazione potenzialmente lesiva per il minore, in quanto c’è la possibilità che il genitore sia interessato ad un esito diverso della controversia oppure abbia un interesse in opposizione con il figlio.

Considerando che il genitore non sia in grado di valutare in maniera obiettiva l’atto da compiere, la legge ha pensato di creare una figura ad hoc che è quella del curatore speciale. Quest’ultimo sarà nominato dal Tribunale, o meglio da Giudice tutelare, ogni qualvolta vi sia il pericolo di un conflitto con gli interessi del minore, inteso come soggetto più debole da tutelare.

Secondo quanto previsto dal codice civile agli articoli 320 e 321, il giudice tutelare può decidere di nominare quale curatore speciale anche un avvocato, affinché questi promuova una causa e resisti in giudizio per garantire la tutela dei diritti del minore, in caso di inerzia di entrambi i genitori.

Chi paga i danni causati da un minorenne?

A prescindere dal tipo di danno che causa un minore, ossia un illecito civile o penale, saranno sempre i genitori a risponderne. Questo perché, come più volte detto, il minore non ha capacità d’agire e in assenza dei genitori saranno responsabili i tutori.

Le cose cambiano in caso di responsabilità penale, perché qui il minore, che ha anche meno di 14 anni e, che ha commesso ad esempio un omicidio non può rimanere impunito e in linea di massima le pene applicate sono le medesime previste per il maggiorenne.

L’elemento di favore sta nel fatto che il giudice minorile prima di irrogare la pena dovrà valutare la piena consapevolezza del minore e il grado di maturità raggiunto. 

Ad ogni modo la sanzione penale ricade sul minore, ad esempio la reclusione nel carcere minorile, ma l’obbligo di risarcimento dei danni è in capo ai genitori.

Di cosa si occupa il tribunale minorile

Il Tribunale minorile si occupa di giudicare tutti gli affari civili, penali o amministrativi riguardanti i minori di 18 anni.

Nello specifico, tra le materie di maggiore importanza rientrano le controversie relative:

- all’autorizzazione al matrimonio del minorenne;

- alla nomina di un curatore speciale per assistere il minore;

- alla decadenza dalla potestà genitoriale;

- agli interventi a tutela di minori in situazioni di disagio;

- alle procedure di adozione, nazionale e internazionale;

- agli arresti, alle misure di prevenzione;

- allo svolgimento delle indagini preliminari.

L’avvocato online può chiedere l’età all’utente?

L’argomento della minore età in relazione alla scelta dell’avvocato è particolarmente inerente al servizio di avvocati online: è vero che molti utenti si chiedono come poter essere sicuri che chi è dall’altra parte dello schermo sia veramente un avvocato iscritto all’albo, ma la questione può essere anche analizzata dalla prospettiva diametralmente opposta. Un avvocato online può chiedere l’età all’utente prima di concedere un parere legale? Oppure, se l’utente non ha compiuto 18 anni, l’avvocato online può fornire una consulenza legale?

Abbiamo più volte ribadito che essere avvocato online non vuol dire appartenere ad una categoria inferiore di consulenti legali, ciò che cambia è solo la modalità di contatto del professionista che in questo caso avviene tramite il web.

Quindi, quanto alla possibilità per il minore di scegliere il proprio avvocato valgono le medesime considerazioni svolte sopra, d’altro canto il professionista online ha tutte le ragioni per domandare all’utente la sua età. Ma si tratta di un problema marginale perché ad ogni modo se si intende promuovere una causa saranno necessari una serie di documenti, tra cui anche i dati personali ed anagrafici del presunto cliente.

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