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Testamento reciproco tra coniugio – Consulenza legale


Testamento reciproco tra coniugi: è nullo?

Immaginiamo che marito e moglie, prima di morire decidano di scrivere un testamento unico in cui si fanno reciproche assegnazioni. In tal modo si accordano sulla sorte dei propri beni nel caso in cui uno dei due sopravviva all’altro. Ad esempio, il marito lascia alla moglie una metà della casa e la moglie lascia al marito l’altra metà.

È indubbio, che tale figura di testamento sia considerata nulla, sia per ragioni logiche che per ragioni normative e, infatti, l’art. 589 del codice civile dispone testualmente che

“Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca”.

Tuttavia, questa nullità non è automatica, ma è necessaria l’impugnazione del testamento reciproco da parte di chi ne ha interesse, e chiaramente gli eredi.

Perché il testamento reciproco è nullo?

Le ragioni per cui si ritiene nullo il testamento reciproco sono in primis individuate nel rispetto della unipersonalità dell’atto, intesa come necessaria imputazione della volontà testamentaria ad un unico testatore, quindi ad una sola persona.

Il testamento, infatti è l’atto per eccellenza in cui deve primeggiare la spontaneità e la libera manifestazione delle proprie volontà, requisiti che rischierebbero di essere pregiudicati in un testamento reciproco, in cui sembra esserci piuttosto un accordo tra i coniugi per l’attribuzione dei beni. 

Divieto dei patti successori e testamento reciproco

I patti successori sono vietati dalla legge in quanto essi minano l’autonomia testamentaria e la libertà dei testatori, oltre alla precisazione che essi sono contrari all’ordine pubblico.

Nel caso specifico del testamento reciproco, il rischio è quello di commettere un patto istitutivo palesandosi uno specifico e obiettivo accordo tra i testatori.

Non a caso, l’articolo 458 del codice civile stabilisce quanto segue:

“Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.

Il problema, dunque, è la presenza di un accordo antecedente la morte, che urta inevitabilmente con i principi della libertà testamentaria.

In questi casi, quando si decide di scrivere un testamento, si consiglia di rivolgersi preventivamente ad un avvocato esperto al fine di non commettere errori sia formali che sostanziali e incorrere nella nullità del medesimo. Certamente, l’occhio attento di un consulente legale può essere d’aiuto a tradurre in termini giuridici le volontà di ciascun testatore.

Testamento simultaneo e testamento reciproco

Pensiamo all’ipotesi di due coniugi che hanno, con due atti separati, disposto delle proprie sostanze prevedendo delle attribuzioni l’uno in favore dell’altro.

La differenza essenziale con il testamento reciproco sta nel fatto che in questa circostanza i testamenti sono 2 e ognuno di essi ha una propria autonomia, oltre al fatto che teoricamente si presume la loro segretezza fino alla morte di ciascun testatore.

In questo caso si parla di testamento simultaneo, il quale non è affetto da nullità perché la personalità e l’autonomia testamentaria sono garantite proprio dal presupposto che i testamenti sono scritti in due documenti differenti.

Certamente, come ogni testamento, anche questo potrebbe essere impugnato per vizi differenti, ad esempio perché sono stati esclusi i figli, oppure perché il testatore ha diviso i propri bene in maniera non equa ecc.

Come impugnare un testamento reciproco

Lo strumento processuale per far valere la nullità del testamento reciproco è l’azione di nullità. Più comunemente, questo meccanismo viene definito impugnazione del testamento.

Questa azione, da promuovere necessariamente con l’assistenza di un avvocato specializzato preferibilmente in diritto delle successioni, in quanto comporta l’istaurazione di un processo davanti al giudice, può essere fatta da chiunque abbia interesse all’accertamento del testamento medesimo.

Nella maggior parte dei casi sono i figli dei coniugi, che evidentemente essendo stati esclusi dalle disposizioni testamentarie dei propri genitori, rischiano di non ricevere quanto loro spetta.

Ad ogni modo, il fatto che il testamento sia affetto da nullità non impedisce al notaio che lo riceve di pubblicarlo, anche perché la nullità per valere deve essere pronunciata dal giudice.

Avvocato: quanto costa impugnare il testamento?

In via preliminare, occorre precisare che i costi di impugnazione dei testamenti variano molto in base al vizio che si intende far valere in giudizio.

Allo stesso modo, i costi processuali lieviteranno in relazione alla complessità della controversia e alle lungaggini che essa impone, oltre che degli interessi coinvolti.

Premesso ciò, è bene sapere che la legge prevede una fase di conciliazione tra gli eredi che effettuano l’impugnazione in modo tale da fornire la possibilità di risolvere la controversia in modo più celere. Se tale tentativo fallisce, si ricorre al giudice per l’emissione della sentenza.

Dunque, le spese legali tengono conto di:

- parcella avvocato comprensiva dell’assistenza durante tutto il processo;

- spese di notifica e deposito atti;

- tasse da pagare in misura fissa previste dalla legge;

- rimborsi in caso di soccombenza nella causa.

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