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PEC avvocato: cosa cambia con l’obbligo di fatturazione elettronica


    PEC avvocato: cosa cambia con l’obbligo di fatturazione elettronicaIn merito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per aziende e professionisti tenuti a rispettare l’obbligo di fatturazione elettronica, che cosa cambia nel rapporto avvocato-cliente? Anche il secondo dovrà aprire la PEC per ricevere il preventivo legale e la fattura dell’avvocato? Vediamo per punti tutte le più importanti novità per evitare errori, sia per gli avvocati che per i clienti dal primo gennaio 2019. L’obbligo di fatturazione elettronica 2019 riguarda liberi professionisti a partita IVA ma fa eccezione il regime forfettario. Soprattutto in caso di giovani avvocati può capitare che rientrino nel regime agevolato e quindi nulla cambia (l’avvocato in regime forfettario può comunque emettere fattura elettronica al cliente privato ma non è obbligato). Attenzione però da ricordare che: - anche questa categoria di avvocati era già in precedenza obbligata ad emettere fattura elettronica nei confronti delle PA e questo obbligo permane; - non possono accedere a questo regime agevolato i detentori di quote in associazioni professionali. L’avvocato non esentato, invece, sarà tenuto ad emettere nei confronti di tutti i clienti fattura elettronica a fronte dei compensi ricevuti, e al tempo stesso riceverà dai fornitori soggetti all’obbligo, a fronte del pagamento eseguito, la relativa fattura elettronica. Se il cliente è un privato e non ha casella di posta certificata PEC, l’avvocato dovrà comunque emettere fattura elettronica nei suoi confronti comunicando contestualmente che il documento è consultabile dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. ll Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018 ha chiarito che l’Agenzia delle Entrate ha assicurato che non saranno memorizzati i dati contenuti nei campi relativi alle “descrizioni” (compresi quelli che contengono i codici “parlanti”). Alla luce di questo l’avvocato potrà inserire nel campo “oggetto” la descrizione dell’attività professionale prestata ad esempio “consulenza divorzio”.
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