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Gite scolastiche e responsabilità docenti


Gita scolastica e responsabilità insegnante: avvocato

In via preliminare cerchiamo di capire brevemente come vengono organizzate le gite scolastiche o meglio i cd. Viaggi d’istruzione per gli alunni.

Ogni istituto scolastico prepara un regolamento per l’organizzazione che viene approvato in sede di delibere collegiali tra docenti e dirigente della scuola, e nel quale vengono fissate alcune norme, ovvero:

- la possibilità di partecipazione anche dei genitori degli alunni;

- il numero di accompagnatori necessario, attribuendo a ciascuno un numero specifico di alunni;

- le mete da proporre;

- i mezzi di trasporto da utilizzare (aereo, treno, pullman ecc.).

Premesso questo, va subito detto che gli insegnanti non hanno l’obbligo di accompagnare gli alunni in gita e possono legittimamente rifiutarsi, considerate le responsabilità che devono addossarsi e le conseguenze civili e penali cui possono andare in contro.

Quali sono i doveri degli insegnanti-accompagnatori

Considerato che gli insegnanti hanno un dovere di sorveglianza sugli alunni, sono responsabili sia per i fatti commessi dagli allievi sia per gli infortuni che possono derivare agli stessi durante le gite.

Si pensi ad esempio a quegli alunni un po’ troppo vivaci che arrechino danni alla struttura alberghiera in cui alloggiano durante il viaggio scolastico, ad esempio imbrattando i muri, rompendo le toghe del letto, rubando asciugamani ecc.

In questo caso, quindi il responsabile dell’hotel potrà chiedere il risarcimento dei danni sia all’alunno, o alla famiglia di quest’ultimo se minorenne, sia all’insegnante che avrebbe dovuto vigilare su di lui.

È anche vero, però che l’insegnate potrà difendersi con il proprio avvocato e dimostrare che nonostante abbia sorvegliato sul comportamento dell’alunno non abbia potuto far nulla per impedire le sue bravate.

Infortunio dell’alunno e responsabilità docente

Nel caso in cui l’alunno dovesse subire un infortunio, ad esempio cadendo lungo un sentiero, sporgendosi da un balcone, o a seguito di un incidente stradale, magari per avaria del mezzo di trasporto scelto ecc. i genitori potranno chiedere all’istituto scolastico il risarcimento dei danni.

La scuola infatti ha un generale obbligo di vigilanza e protezione sugli alunni sia per quanto riguarda l’organizzazione del viaggio, sia per quanto concerne la scelta dell’albergo e dei mezzi di trasporto.

Tanto più grave sarà il danno subito dall’alunno tanto più alto sarà l’ammontare del risarcimento economico stabilito dal giudice.

È importante però provare il nesso di causalità tra il danno subito dal ragazzo e la disattenzione dell’insegnante, o la mancata premura nella scelta dei mezzi di trasporto da parte dell’istituto scolastico. E questo compito va assegnato ad uno studio legale competente che se necessario potrà avvalersi di professionisti tecnici, cioè medici legali, investigatori, criminologi ecc.

Il docente è responsabile se è presente il genitore?

Come detto nel primo paragrafo, il regolamento per l’approvazione e lo svolgimento di una gita scolastica può prevedere anche la partecipazione dei genitori degli allievi.

Se un genitore decide di partecipare, la responsabilità dell’alunno non è attribuita all’insegnante ma alla mamma e al papà di quest’ultimo, con la conseguenza che il personale scolastico non sarà ritenuto responsabile per gli infortuni subiti dall’alunno o per i danni causati dal suo comportamento.

Quindi, se ad esempio si commette un furto in hotel, ne risponderanno i genitori e non la scuola.

È evidente che il dovere di vigilanza si trasferisce in capo ai genitori, se presenti, mentre il personale scolastico resta obbligato per tutti gli altri alunni accompagnati. Questo orientamento è stato più volte ribadito anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha sottolineato che in presenza dei genitori sono loro a conservare il dovere di vigilanza sul proprio figlio.

Avvocato: posso denunciare il docente distratto?

Diverso dalle ipotesi fin qui esaminate è quella in cui l’alunno sia vittima di un fatto spiacevole che leda la sua persona. Si pensi ad esempio, ad un rapimento, ad un omicidio o ad uno stupro. Sono avvenimenti che fanno rabbrividire, ma purtroppo possono accadere se non c’è la stretta sorveglianza dei un insegnante.

Il docente sarà allora responsabile penalmente e non basterà il semplice risarcimento dei danni, poiché in casi gravi il giudice potrà prevedere anche sanzioni e misure restrittive più severe.

Avvocato: come ottenere il risarcimento dei danni

Nel momento in cui vi sia il presupposto per ottenere il risarcimento dei danni contro l’insegnante e la scuola è necessario avviare un processo in Tribunale.

Il risarcimento non è automatico, ma deve essere stabilito dal giudice con un provvedimento motivato in cui deve essere inserito il preciso ammontare da liquidare in denaro, le ragioni che hanno condotto a tale decisione e l’addebito delle spese legali e processuali alla parte soccombente.

Anche avviare un processo legale ha dei costi, e forse proprio questo a volte blocca i genitori a fare ricorso contro la scuola, tuttavia è bene far emergere delle incompetenze del personale scolastico, laddove vi siano, e cercare di migliorare i luoghi di formazione degli studenti.

Non tutti gli avvocati presentano dei preventivi inaccessibili, e cercando con un po’ di pazienza e attenzione è possibile trovare un buon avvocato economico, oltre che specializzato nella materia.

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