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Volo cancellato: quali sono i diritti del passeggero


Volo cancellato: avvocato per risarcimento

Immaginiamo che all’ultimo minuto venga cancellato un volo importantissimo per un viaggio di lavoro e ciò comprometta la propria carriera lavorativa, contro chi possiamo fare un reclamo?

Non tutti sanno che quando il proprio volo viene cancellato oppure è in ritardo è possibile chiedere un risarcimento del danno o il rimborso del biglietto.

Il regolamento comunitario “Regolamento n. 261 del 2004” prevede uno specifico diritto per il passeggero di ottenere da parte della compagnia aerea, oltre ad una tempestiva assistenza, ad esempio mediante la ricerca di un volo alternativo nel breve giro, il risarcimento economico dei danni subiti.

È vero anche che non sempre è semplice ottenere un ristoro economico, e a volte non è sufficiente agire individualmente, ad esempio compilando i tipici moduli di reclamo messi a disposizione da parte della compagnia, ma sarebbe consigliabile rivolgersi ad un avvocato specializzato nella materia e che possa tutelare al meglio le proprie ragioni. Vediamo come.

Ritardo dell’aereo: quando posso chiedere il risarcimento?

Prima di agire in maniera pretestuosa contro la compagnia aerea è bene sapere quando si può reclamare e chiedere il risarcimento dei danni.

È chiaro che non ogni ritardo è rilevante tanto da pregiudicare i diritti del viaggiatore, esiste infatti una soglia di tollerabilità che tiene conto di normali imprevisti di viaggio, come può essere un semplice controllo del motore ecc.

Se il ritardo del volo si prolunga per almeno 2 ore, il passeggero ha diritto in primis ad un’adeguata assistenza da parte della compagnia aerea, mediante la messa a disposizione di cibo e bevande, eventuale sistemazione in albergo e il trasporto fino al medesimo.

Se l’attesa dovesse prolungarsi oltre le 3 ore, allora il viaggiatore avrà diritto al rimborso del biglietto e se ne fa richiesta, preferibilmente con l’assistenza di un buon avvocato, anche al risarcimento economico dei danni.

Come ottenere il rimborso del biglietto

In caso di cancellazione, ritardo o overbooking (cd. Sovra-prenotazione, cioè le compagnie per massimizzare i guadagni vendono più biglietti di quanti siano effettivamente i posti disponibili) del biglietto aereo il passeggero dovrà rivolgersi direttamente alla compagnia aerea.

Solo nell’ipotesi in cui il volo faccia parte di un viaggio organizzato completamente da un’agenzia viaggi, allora è possibile reclamare contro quest’ultima.

La richiesta di rimborso e di risarcimento danni può essere presentata fino a 2 anni dalla data del volo.

In genere, il passeggero ha anche la facoltà di chiedere un voucher per un biglietto sostitutivo.

Volo cancellato per maltempo: cosa posso fare?

Se il volo viene cancellato per condizioni atmosferiche rischiose, come pioggia, neve, nebbia, non è possibile chiedere il risarcimento dei danni perché si tratta di un evento eccezionale che non dipende dalla male organizzazione della compagnia aerea.

Quando non è possibile fare reclamo

Come nel caso del maltempo, non è possibile fare reclamo quando i disagi dipendano da eventi estranei all’organizzazione della compagnia aerea e sono per tali ragioni eccezionali e imprevedibili.

Tra questi avvenimenti rientrano:

- Sciopero del personale;

- Ragioni politiche, come ad esempio attacchi terroristici in corso;

- Motivi di salute, ad esempio perché il pilota o altri del personale di volo abbiano avuto bisogno di assistenza sanitaria.

Cosa succede in caso di overbooking?

Molte compagnie aeree per ottimizzare i guadagni vendono un numero di biglietti maggiore rispetto ai posti effettivamente disponibili. Ciò comporta che al momento del check-in qualche viaggiatore potrebbe non trovare posto perché sono tutti assegnati.

In questo caso è possibile ottenere:

1. il rimborso del biglietto

2. la sostituzione con un biglietto per un altro volo.

Consulenza legale con avvocato economico

Come visto, la legge tutela i viaggiatori, ma nel concreto non sempre si riesce ad ottenere il rimborso del biglietto o il risarcimento dei danni.

Bisogna poi tenere distinte le due richieste perché il rimborso prevede la restituzione della somma pagata per il biglietto, il risarcimento dei danni invece è una somma che la compagnia dovrà versare per eventuali danni causati al viaggiatore, danni che vanno provati.

In linea di massima la richiesta di rimborso viene effettuata autonomamente dal passeggero, generalmente compilando i moduli disponibili sul sito web della compagnia aerea.

Il risarcimento dei danni, invece, va richiesto con modalità che rispettino le prescrizioni legislative, cioè sarà necessario:

- inviare una richiesta scritta in cui indicare i danni arrecati al passeggero, ad esempio perdita della coincidenza con altro volo, motivi di lavoro, problemi di salute ecc.;

- allegare le prove dei danni subiti, ad esempio una lettera di rimprovero del proprio datore di lavoro;

- indicare già la somma che si pretende a titolo di risarcimento.

Per avere un riscontro positivo è quindi necessario scrivere una lettera dettagliata, e a tal fine si consiglia di rivolgersi ad un avvocato, anche perché i tempi per far valere i propri diritti sono brevi (2 anni dalla data del volo).

Naturalmente agire per vie legali ha i suoi tempi e i suoi costi, quindi è opportuno valutare prima la situazione in concreto, anche in base all’effettivo pregiudizio subito e al prezzo del biglietto e poi valutare il da farsi.

Ad ogni modo, la ricerca di un consulente legale esperto in materia non esclude che lo stesso sia anche un avvocato low cost, comprensivo delle esigenze dei clienti.

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