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Come dividere in due parti la fattura dell'avvocato


Come dividere in due parti la fattura dell'avvocatoCapita non di rado che un avvocato difenda più persone portatrici dello stesso interesse giuridico e quindi aventi la stessa posizione processuale. Pensiamo agli eredi che agiscano congiuntamente in nome del defunto o a due ex coniugi divorziati che ricorrano alla consulenza legale per una causa che li riguarda entrambi come unica parte lesa. In casi come questi la fattura dell'avvocato è unica oppure si può dividere quota parte? Posto che in genere, salvo alcune eccezioni (recente il riconoscimento della detraibilità a favore dell'imputato assolto in via definitiva nel processo penale), le spese legali non sono detraibili, potrebbe comunque essere utile per le parti (fuori dall'ambito fiscale) avere ognuno la fattura della parcella pagata allo studio legale nella percentuale di riferimento personale. Ma lo studio legale è tenuto a fare più di una fattura dividendo la parcella per la consulenza cumulativa?

Avvocato difende più persone insieme: chi paga l'onorario?

Partiamo da un principio generale: se l'avvocato difende più persone nella stessa posizione processuale, va liquidato un onorario unico e non tanti quanti sono i soggetti difesi. Così hanno confermato anche i giudici della Corte di Cassazione con ordinanza del 16 novembre 2018, n. 29651. Tuttavia il preventivo dell'avvocato potrebbe essere più caro. Il richiamo è anche al D.M. numero 37 del 2018:
“Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta”.

Parti e processi: definizione giuridica

Per maggiore chiarezza vediamo anche che cosa si intende per stessa posizione processuale. Anche in questo caso sono disponibili sentenze della Cassazione che affrontano l'argomento e ci aiutano a chiarirlo. In sostanza ciò significa condividere il "petitum" e la causa petendi, come accade ad esempio nei giudizi di divisione o tra coeredi costituiti in giudizio (Cass. 3 aprile 1969, n. 1101), oppure se più parti richiedono un medesimo provvedimento. Un'unica parcella quindi. A decidere sull'eventuale aumento dell'onorario dell'avvocato è il giudice Diverso invece è il caso dell'avvocato che assista una persona contro più parti in processi diversi e mai riuniti anche se alla base ci sono le stesse ragioni. Si veda questa volta la sentenza numero 21829/2017 della Cassazione.
 
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