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I Delitti contro la Famiglia: classificazione


Il Codice Penale disciplina i reati contro la Famiglia al Titolo XI e dunque dagli articoli 556-574 del Codice Penale. Orientativamente i delitti contro la famiglia possono suddividersi, a loro volta, in quattro gruppi: 

1. Delitti contro il matrimonio,

2. Delitti contro la Morale Familiare,

3. Delitti contro lo Stato di famiglia e

4. Delitti contro l'Assistenza Familiare.

In tutti questi tipi di delitti l'elemento soggettivo richiesto affinché si integri il reato è il semplice dolo generico. Nella maggior parte di tali reati è anche configurabile il mero tentativo e vi possono essere delle circostanze aggravanti sia speciali che generali determinanti ai fini dell'aumento o della diminuzione della pena.

Alcuni delitti presenti in passato nel nostro Codice Penale, quali, ad esempio, il reato di adulterio e di concubinato sono stati dichiarati incostituzionali - poiché contrari ai principi della nostra Costituzione - e dunque ad oggi non hanno più rilevanza penale secondo la legge.  

Le principali figure criminose dei delitti contro la Famigliadelitti famiglia

I principali Delitti contro la Famiglia sono:

- la Bigamia,

- l’Induzione al matrimonio mediante inganno,

- l’Incesto,

- gli Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica,

- la Supposizione o soppressione di stato,

- l’Alterazione di stato,

- l’Occultamento di stato di un figlio.

Dall’elencazione appena proposta emerge che i reati contro la famiglia non riguardano solo le ipotesi di violenza fisica o psicologica, (maltrattamenti, percosse, soggezione ecc.) ma anche alcuni comportamenti che in qualche modo possono ledere il decoro dell’integrità familiare.

Il reato di Bigamia in Italia

La bigamia si configura quando un soggetto è sposato con due persone differenti, a patto che si tratti di un matrimonio con validi effetti civili. Nel nostro ordinamento è vietata proprio perché si vuole tutelare la creazione della famiglia tradizionale, in cui ci sono due persone unite in matrimonio, derivante anche dalla forte influenza religiosa.

Non a caso in alcuni paesi asiatici, africani e islamici l’essere sposato con più persone non è reato, proprio perché è ammessa la cosiddetta poligamia, opposta alla nostra monogamia, che significa essere sposato con una sola persona.

Infatti, gli articoli 556 e 557 del Codice Penale puniscono il reato di Bigamia poiché dispongono che "Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni”.

Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili. La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei, ad esempio perché abbia nascosto di essere già sposato.

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Nell’ Unione civile può esserci bigamia?

Con la legge Cirinnà del 2016 è stata introdotta in Italia, o meglio è stata finalmente regolamentata, l’unione tra persone dello stesso sesso, attribuendo alla stessa gli stessi effetti civili del matrimonio, salvo alcune eccezioni (nello specifico nelle Unioni Civili non è previsto l’obbligo di fedeltà).

Quindi i partner dell’Unione Civile, da un punto di vista giuridico sono assimilati ai coniugi e la loro unione dà proprio vita ad una famiglia. Quindi, se la legge ha riconosciuto la possibilità di unirsi estendendo ai congiunti tutte le norme sull’assistenza materiale e morale, sulle successioni, sul regime patrimoniale ecc. non si vede perché non debbano considerarsi applicabili anche le norme del codice penale inerenti ai reati contro la famiglia.

Alla luce di ciò il partner che si unisca civilmente con più persone commetterà bigamia e sarà punito allo stesso modo di un soggetto sposata con più persone.

Uguale considerazione vale anche per gli altri reati contro la famiglia, applicabili nei limiti della compatibilità all’unione civile.

Quando c’ è incesto? Chiedi all’ Avvocato online

La considerazione dell’incesto come una condotta riprovevole ha origini antichissime, in realtà ciò che comunque si vuole tutelare è sempre la difesa dell’integrità familiare intesa come istituzione sacra, in senso lato non solo religioso, della nostra società. Non mancano episodi di incesto nella nostra realtà sociale ma la legge è ferma nel considerarlo una forma di reato contro la famiglia.

Si ha incesto quando vi è unione carnale di due persone tra le quali sussiste un vincolo di consanguineità, ad esempio sorella e fratello, padre e figlia o con un affine in linea retta.

Il Capo II del codice penale disciplina i Delitti contro la morale familiare e tra questi troviamo il reato di Incesto. L'articolo 564 c.p. punisce infatti "Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

La pena è della reclusione da 2 a 8 anni nel caso di relazione incestuosa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

Inoltre se a macchiarsi di incesto è il genitore, la condanna per il reato pronunciata contro di lui importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Scambio di neonati: cosa succede?

Ipotizziamo che due neonati al momento della nascita in ospedale vengano scambiati di culla e ognuno inizia la sua vita nella famiglia dell’altro. Sembrerebbe assurdo se si considerano tutti i controlli fatti da infermieri e medici dopo il parto e pure i casi registrati nel mondo sono ancora rilevanti, tanto da rendere la questione molto più che attuale.

Per questo merita attenzione l’articolo 567 c.p. il quale punisce il reato di Alterazione di stato che si concretizza qualora " un soggetto mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile”.  La pena è la reclusione da 3 a 10 anni.

Si applica la reclusione da 5 a 15 anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

Si tratta di un reato di difficile analisi proprio perché è complicato accertare di chi sia la responsabilità, chi materialmente abbia confuso i braccialetti al momento della nascita con tutta probabilità non lo avrà fatto consapevolmente. Il problema più delicato poi è che questo reato può rimanere oscuro per sempre.

Non sarebbe intelligente indicare in astratto le azioni difensive proponibili da un avvocato penalista, come già detto è forse uno dei reati più delicati e necessita di un’attenta e sensibile valutazione. Certo è che una volta appurata la responsabilità di qualcuno sarà gioco forza prevista oltre alla pena della reclusione anche un immenso risarcimento dei danni per le vittime.

Occultamento della nascita di un bambino: cosa si rischia

Come nel caso dello scambio di neonati in culla, anche questo reato lede un aspetto essenziale dell’integrità familiare. Il Capo Terzo del codice penale inserisce tale comportamento criminoso tra i reati contro lo stato di famiglia e dunque l'Art. 566 c.p. punisce la Supposizione o soppressione di stato e precisamente recita: "Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da 3 a 10 anni. Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile".

Facendo un ragionamento generale circa i reati contro la famiglia, si evince sicuramente che la consulenza di un buon avvocato può risultare fondamentale soprattutto da un punto di vista psicologico. Si ricorda che quando un avvocato decide di specializzarsi in diritto familiare e in particolare sul versante penale, avrà come primo compito quello di instaurare un legame umano con i suoi clienti, data la delicatezza delle situazioni che potrebbero trovarsi a vivere.

Per questo cercare un professionista legale che prenda a cuore la nostra situazione e che si occupi sensibilmente del nostro caso specifico è un’attività da fare con molta attenzione e tempo. Mai farsi guidare dalla fretta o dai passaparola delle persone con esperienze analoghe.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Il Capo IV del codice penale prevede, invece, i Delitti contro l'Assistenza Familiare.

L'art. 570 c.p. punisce la Violazione degli obblighi di assistenza familiare e cioè: "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.".

Abuso mezzi di correzione: cosa significa?

Tra gli ultimi reati contro la famiglia il codice penale indica all'Art. 571 il cosiddetto Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ovvero: "Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a 6 mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da 3 a 8 anni."

Perché l’ adulterio non è più reato?

L’infedeltà coniugale è sicuramente una delle circostanze più deludenti all’interno di un matrimonio e che sicuramente ha dei risvolti in termini di responsabilità legale, ma oggi solo da un punto di vista civilistico.

Infatti il dovere di fedeltà è un dovere civile, quindi non sarebbe lineare attribuire a tale dovere una connotazione penale, la Corte costituzionale ha infatti sancito l’incostituzionalità del reato di adulterio che in passato era invece vigente.

Ciò non significa che il tradimento della propria moglie o del proprio marito sia privo di rilevanza per la legge, al contrario esso rappresenta un elemento fondamentale in caso di addebito della separazione e quale presupposto per chiedere legittimamente il divorzio.

La consulenza dell’ Avvocato nei reati contro la famiglia

Superfluo è sottolineare la delicatezza di questi delitti, considerando che essi ledono il legame più forte al mondo che è appunto la famiglia. È anche vero che proprio per questo motivo una tutela legale è essenziale al fine di limitare il più possibile ingiustizie di questo tipo nella società odierna.

Ma bisogna fare una precisazione: tutti hanno diritto ad essere difesi e l’avvocato penalista potrebbe trovarsi a prestare la sua consulenza sia alla vittima che al colpevole. È importante ricercare un ottimo avvocato in base alle sue competenze, all’esperienza maturata nel campo dei delitti contro la famiglia, alla sua preparazione giuridica e non orientare la propria scelta solo sul fattore economico, perché magari un professionista con una parcella più bassa non garantirà i medesimi risultati.

Ad ogni modo, attraverso questo portale è possibile contattare gratuitamente un avvocato gratis per richiedere una consulenza specifica e conoscere tutti i costi legali e il preventivo richiesto.

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