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L’ Imposta di Successione e l’ Imposta sulle Donazioni


L’ Imposta di Successione è disciplinata dal Testo Unico delle Disposizioni riguardanti l’Imposta di Successione e di Donazione aggiornato con le modifiche di cui al Decreto n. 305 del 23 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016. Detta imposta era stata dapprima eliminata nel 2003 per poi essere reintrodotta nel 2006. L’ imposta di successione viene pagata in base alla dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate.

Le imposte sulla successione e sulla donazione si applicano a tutte le eredità e donazioni tra vivi in base ad aliquote e franchigie diverse in relazione al grado di parentela che sussiste tra i soggetti che effettuano e ricevono il trasferimento di beni o di denaro. Facciamo un esempio: le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali mobiliari hanno l’obbligo di presentare la Dichiarazione di Successione e di pagare le relative tasse.imposta di successione

Dichiarazione di Successione: quando presentarla?

Vi sono delle soglie che permettono agli eredi la possibilità di non presentare la Dichiarazione di Successione. Non è infatti più obbligatorio presentare la dichiarazione di successione quando l’eredità lasciata dal de cuius non supera i centomila euro. Tuttavia, detta dichiarazione è necessaria qualora nell’asse ereditario siano presenti beni immobili. L’ Agenzia delle Entrate ha reso noto che il singolo contribuente può presentare la Dichiarazione di Successione e la domanda di voltura catastale direttamente online grazie ai servizi telematici della stessa Agenzia.

Chi sono i soggetti obbligati

Il termine per presentare tutta la documentazione è di 12 mesi dalla data del decesso, ad opera di uno dei soggetti obbligati, che sono generalmente:

- i figli e i parenti diretti chiamati all’eredità o i legatari;

- i soggetti immessi nel possesso temporaneo dei beni ereditari;

- gli amministratori dell’eredità;

- gli esecutori testamentari.

Ovviamente, non hanno obbligo di presentare la dichiarazione di successione coloro che rinunciano all’eredità prima della scadenza del termine di 12 mesi per presentare la documentazione all’Agenzia delle Entrate.

Quando si paga l’ Imposta di successione?

Lo scopo dell’ imposta è quello di colpire la ricchezza derivante dal trasferimento di beni, il cui valore è dato dalla differenza tra l’attivo ed il passivo. I beni soggetti all' imposta di successione sono: i beni immobili di qualsiasi natura, ad esempio negozi, terreni agricoli, case, appartamenti, i beni mobili o i beni mobili registrati, cioè auto, barche ecc. e le partecipazioni societarie. Rimangono invece esclusi dalla tassazione i Titoli di Stato e del Tesoro, il Tfr (Trattamento di fine rapporto), le aziende familiari, i crediti verso lo Stato o verso altri Enti territoriali.

Questa tassa viene liquidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro il terzo anno dalla presentazione della Dichiarazione di successione, oppure entro 5 anni se la dichiarazione risulta omessa.

Come effettuare il pagamento: Avvocato

L’ imposta deve essere versata entro 30 giorni dalla data di notifica dell’atto da parte dell’Agenzia delle Entrate e il relativo versamento avviene mediante apposito modello F24, oppure mediante sportelli bancari, postali o ancora direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento della tassa di successione può essere anche rateizzato, a condizione che tale richiesta avvenga in tempi ristretti, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, ma la dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1000 euro. Si consiglia sempre di rivolgersi ad uno specialista della materia per avere anche solo una semplice consulenza legale o per analizzare il proprio caso di specie ed evitare di incorrere in sanzioni per ritardo o mancato pagamento. 

Donazioni: pagamento imposta

Anche i trasferimenti avvenuti sotto forma di donazione sono soggetti ad imposta e più in particolare all’ Imposta di Donazione. L’ aliquota di detto tributo varia dal 4% all’ 8% a seconda del grado di parentela che intercorre tra il Donante ed il Donatario. Se poi nell’oggetto della donazione vi sono dei beni immobili, all’imposta di Donazione devono essere aggiunte anche l’Imposta Ipotecaria e quella Catastale.

Le singole aliquote

Attualmente l’aliquota dell’ imposta di donazione è pari all’ 8% del patrimonio. Questa Aliquota, alla quale si affianca anche una Franchigia, scende in base al grado di parentela che sussiste tra i beneficiari. Ad esempio:

- per i trasferimenti effettuati a favore del coniuge o di parenti in linea retta, l’aliquota è pari al 4% da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario la soglia di un milione di euro, rappresentante la franchigia;

- per i trasferimenti a favore di fratelli o sorelle, l’aliquota è pari al 6% da applicare sempre sul valore complessivo netto, e tenendo ferma una franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario;

- per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti, diversi da quelli sopra indicati, l’aliquota è pari all’ 8% da applicare sempre sul valore complessivo netto, ma stavolta senza nessuna franchigia. 

È bene sottolineare che le franchigie sono state fissate e regolate dall’art. 2 comma 48 del decreto legge n. 162 del 2006.

Sanzioni per mancato pagamento delle imposte

L’Imposta di successione deve essere corrisposta dopo aver presentato la Dichiarazione di Successione all’Agenzia delle Entrate. Detta presentazione deve avvenire entro un anno dal decesso. Una volta effettuata la dichiarazione e presentata, è la stessa Agenzia delle Entrate che determina l’Imposta di Successione.

Anche l’ Imposta di Donazione deve essere corrisposta entro determinati termini pena l’applicazione di sanzioni con aliquote variabili tra il 120% ed il 240% dell’Imposta dovuta.  Anche per questi Tributi, così come in materia di Accise, di Iva e di Dazi, in caso di mancato pagamento si può ricorrere allo strumento del Ravvedimento Operoso disciplinato dal D.Lgs. n. 472 del 1997 articolo 13. In forza di tale Decreto Legislativo, l’omesso o tardivo pagamento può essere oggetto di regolarizzazione spontanea da parte del contribuente mediante il versamento dell’imposta, degli interessi e della relativa sanzione. Il ravvedimento può essere fatto dal contribuente anche se la relativa violazione è già stata contestata dall’Agenzia delle Entrate, se sono in corso verifiche da parte della stessa o addirittura se vi è in corso attività di accertamento.

Ovviamente, l’ammontare delle sanzioni dipende dal momento in cui viene presentato il Ravvedimento Operoso. La sanzione può essere ridotta da un nono ad un quinto a seconda che il ravvedimento venga presentato entro novanta giorni o due anni dalla commessa violazione.

Dunque, il tempo è prezioso e pertanto in materia fiscale è sempre consigliabile rivolgersi subito ad un Avvocato Specializzato nel settore per richiedere una semplice consulenza o per conoscere come poter agire nel proprio caso di specie. Attraverso questo portale puoi contattare subito e gratuitamente l’Avvocato Specializzato in materia Tributaria.

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