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Si può conferire incarico all'avvocato a voce?


Si può conferire incarico all'avvocato a voce?Conferire mandato all'avvocato significa attribuirgli l'incarico della propria difesa. Vista la formalità che contraddistingue i rapporti tra avvocato e assistito, nell'immaginario collettivo, si tende istintivamente a dare per scontato che l'accordo sia sempre raggiunto in forma scritta, che sia scrittura privata o addirittura atto notarile. Ma è sempre vero? Dunque il mandato conferito all'avvocato verbalmente si considera illegittimo? Facciamo chiarezza.

Il mandato a voce è valido? Regole in base al tipo di consulenza

Nessuna norma impone per i mandati ai professionisti la forma scritta e tanto meno di atto pubblico. In teoria è possibile dare l'incarico anche a voce (ad esclusione del caso in cui la consulenza non abbia ad oggetto atti per i quali la legge impone la forma scritta. Per quanto riguarda la consulenza legale dobbiamo prima di tutto fare una macro distinzione tra due tipi di attività:
  • stragiudiziale: ossia che si svolge fuori dalle aule del tribunale, ad esempio quando si deve redigere un contratto, predisporre un parere, richiedere un risarcimento etc;
  • giudiziale: per una causa o processo (ad esempio un ricorso, una citazione civile, un processo penale, civile, amministrativo o tributario, ecc.).

Quando si può conferire mandato all'avvocato a voce

Nel caso di assistenza stragiudiziale è pacifico che  il mandato all'avvocato non richieda necessariamente la forma scritta. E il fatto di scegliere uno studio legale per scrivere una lettera di diffida o intraprendere altro tentativo di conciliazione stragiudiziale, non significa che, in caso di processo, si resti vincolati a quel professionista. Chiunque può sempre cambiare avvocato se lo ritiene opportuno. Vediamo se invece il mandato per farsi difendere in una causa richieda la forma scritta. In realtà anche in questo caso la Corte di Cassazione ha ripetutamente sottolineato il carattere di negozio bilaterale del “contratto di patrocinio”. Tra le sentenze in cui i giudici si sono espressi in questo senso elenchiamo: Cass. Civ., 18450/2014, Cass. Civ., 405/2000; 8388/97; 5336/96; 579/81; 4250/82, nonché Cass. 6631/88 e che Anzi la giurisprudenza ha anche confermato che l'affidamento dell'incarico possa provenire da un soggetto diverso. In tal caso il pagamento del compenso grava su soggetto che ha conferito il mandato. Egli sarà tecnicamente il cliente anche se non è l'assistito. Ritroviamo questo principio espresso in: Cass. Civ. 2 dicembre 2011, n. 25816, Cass Civ., 10454/2002, Cass. Civ., 405/2000,5336/96 , Cass. 6631/88. Cass. 27 luglio 1987 n. 6494 per chi volesse approfondire. Se invece stai cercando il modo più diretto e sicuro per avere il preventivo legale ed essere certo di aver seguito la procedura corretta, ti basterà compilare il modulo di contatto sulla nostra piattaforma.
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