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Parcella avvocato: se si rinuncia alla causa basta l’anticipo?


Parcella avvocato: se si rinuncia alla causa basta l’anticipo?Di norma, vista anche la durata medio lunga dei processi in Italia, il preventivo legale prevede la possibilità di rateizzare la parcella dell’avvocato. Quando questo accade le scadenze sono almeno due: un anticipo (che serve al difensore anche per compensare alcune spese legali e processuali) e poi il saldo a fine causa (possono esserci anche altri versamenti intermedi soprattutto in caso di spese legali ingenti). Ma cosa succede se il cliente rinuncia alla causa prima della sentenza? Non è raro come si potrebbe pensare che due parti, dopo essere finite in tribunale, decidano di chiarire la questione in via stragiudiziale e personale. In questo caso si firma un accordo privato di compromesso con reciproche concessioni (quando viene riportato formalmente nel verbale di udienza si chiama transazione) e si abbandona la causa. Ma cosa succede se fino a quel momento è stato pagato solo l’anticipo della parcella dell’avvocato? Ha ragione il professionista che invia parcella dello studio lo stesso o il cliente che magari ha accettato questo accordo (anche) per risparmiare sulle spese legali e ora non vuole versare altri soldi oltre a quelli già pagati dell’anticipo? La risposta viene fornita da una recente sentenza della Cassazione in materia.

Parcella avvocato: bisogna pagare anche se non si arriva alla sentenza?

Ad inizio mandato il professionista elabora una strategia difensiva improntata tenendo in considerazione tutte le fasi del processo. Sulla base di questo assunto la Cassazione ha confermato che va pagato l’importo del preventivo legale anche se si abbandona la causa prima e questo indipendentemente dal fatto che vi sia una transazione risultante da verbale di udienza o un accordo stipulato in presenza degli avvocati o addirittura un’intesa personale raggiunta in via informale senza neppure l’intervento dei rispettivi difensori. Quindi per ottenere il pagamento della parcella, l’avvocato non è tenuto a dimostrare che sussista una transazione: l’accordo tra le parti si può desumere anche dalla rinuncia agli atti.
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